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    #EUTR & EUDR  

    Obblighi previsti dal regolamento UE n. 1115/2023 (EUDR)

    Acquisto semilavorati (legno segato) sia da fornitori europei, che da fornitori extraeuropei. La mia impresa è una piccola impresa ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (tra 11 e 49 dipendenti e fatturato inferiore a 10 milioni di €), quando scattano gli obblighi previsti dal regolamento UE n. 1115/2023 per la mia impresa e quali sono?

    Risposta a cura di Giuseppe Fragnelli, Conlegno

    Pubblicato il 12/05/2025

    Per i prodotti che già sono inclusi nell'allegato del regolamento UE n. 995/2010 (EUTR), gli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 1115/2023 (EUDR) si applicano successivamente alla data del 30 dicembre 2025, indipendentemente dalla dimensione dell’Impresa.

    Nel caso specifico da voi descritto, per il legno segato acquistato da fornitori extra europei e ricadente nella voce della Tariffa doganale d'uso integrata n. 4407 - Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm – è necessario effettuare la Due Diligence, prima dell’immissione nel mercato comunitario, comprensiva della valutazione della Deforestazione e del Degrado Forestale e quindi, procedere alla compilazione della dichiarazione di dovuta diligenza sul Sistema Informativo predisposto dalla Commissione europea attendere la sua approvazione ed utilizzare i riferimenti alfanumerici della stessa per riportarli nella documentazione doganale. Mantenere a disposizione i riferimenti della dichiarazione di due diligence effettuata e metterli a disposizione dell’Autorità Competente in caso di controllo ed eventualmente fornirla ai clienti che la richiedono per i prodotti che incorporano tali segati di legno.

    Per i prodotti (legno segato) acquistati da soggetti europei sui quali è già stata eseguita la due diligence dal primo soggetto che li ha messi a disposizione sul mercato, i vostri obblighi come piccola impresa sono quelli di richiedere i riferimenti alfanumerici della dichiarazione di due diligence al vostro fornitore e conservarli in caso di controllo da parte dell’Autorità competente o nel caso il vostro cliente al quale vendete i prodotti ne abbia necessità. Chiaramente per un prodotto che incorpora semilavorati con diversa origine e diversi riferimenti delle Dichiarazioni di due diligence occorrerà essere in grado di fornire tutti i possibili riferimenti alfanumerici dei semilavorati incorporati nei prodotti forniti e messi a disposizione sul mercato.

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