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- una copia della documentazione di marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto in questione;
- la Dichiarazione di Prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011
- Attestato rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale a seguito di denuncia attività come Centro di Lavorazione
- Dichiarazione rilasciata dal DTP con descrizione delle lavorazioni effettuate
#Normativa #Calcolo strutturale
Quale documentazione deve produrre il produttore per poter definire l’applicabilità della colonna “B” dei coefficienti di sicurezza?
Quale documentazione deve produrre il produttore per poter definire l’applicabilità della colonna “B” e permettere al progettista l’utilizzo dei coefficienti parziali ridotti previsti nelle medesime NTC 2018?

Risposta a cura di Marco Luchetti, Filiera Legno
Pubblicato il 12/05/2025
Le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 prevedono la possibilità di applicare differenti coefficienti parziali di sicurezza (ɣM) in funzione del Coefficiente di Variazione sulla resistenza dei materiali a base legno.
Infatti il paragrafo 4.4.6 “Resistenza di Progetto” indica quanto segue: “Il coefficiente ɣM è valutato secondo la colonna A della tabella 4.4.III. Si possono assumere i valori riportati nella colonna B della stessa tabella, per produzioni continuative di elementi o strutture, (…) dal quale risulti un coefficiente di variazione (rapporto tra scarto quadratico medio e valor medio) della resistenza non superiore al 15%. Le suddette produzioni devono essere inserite in un sistema di qualità di cui al § 11.7.”
Allo stesso modo, la nuova Circolare Esplicativa riporta al par. C4.4.6 la seguente dicitura:
“Nella Tabella 4.4.III delle NTC sono forniti i valori del coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale. I valori appartenenti alla colonna “A” possono essere sempre adottati; i valori riportati in colonna "B" possono essere sempre adottati purché i materiali utilizzati siano prodotti secondo un sistema di qualità e quindi certificati secondo la lettera A) o C) (ETA) di cui al par. 11.1”
La relativa documentazione accompagnatoria, quindi, può essere riassunta nei seguenti elaborati:
Inoltre, qualora le lavorazioni non vengono ad essere svolte in cantiere ma all’interno di stabilimento quale centro di lavorazione, deve essere altresì aggiunta la seguente documentazione:
Si ricorda infine che il Regolamento 305/2011 (e s.m.i) sarà progressivamente sostituito dal nuovo Reg. 2024/3110.